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Un Superbonus pari al 110% da utilizzare per la riqualificazione energetica di case e condomini. La novità è contenuta nel Decreto Rilancio, precisamente all’articolo 119, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Mentre l’articolo 121 dello stesso provvedimento disciplina le modalità per la cessione del credito al posto della detrazione fiscale.
Come funziona il Superbonus del 110%
Per capire come funziona il Superbonus 110% iniziamo dal periodo di validità: “Si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021”, si legge nel decreto.
Quali sono gli interventi che rientrano negli incentivi previsti dal Superbonus?
Per rispondere a questa domanda utilizziamo i chiarimenti pubblicati da Assoclima:
- Interventi su parti comuni che permettono un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, caldaia centralizzata a condensazione in classe A, sistema ibrido o geotermia).
- Interventi su edifici unifamiliari che permettono un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore, sistema ibrido o geotermia);
- Altri interventi di efficientamento energetico fatti contestualmente ai 2 casi precedenti.
Superbonus 110%: detrazioni e tetto di spesa
Al posto delle detrazioni fiscali, le spese per l’efficientamento energetico considerate dal Decreto Rilancio possono essere cedute a terzi. Cosa significa? Sempre Assoclima fornisce una spiegazione chiara delle alternative previste dal Superbonus 110%: “In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per: - un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (100%), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari; - la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari (viene quindi eliminato il vincolo di una sola cessione all’interno della filiera)”.
Per quanto riguarda il tetto di spesa, invece, “la detrazione per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda in condominio o casa singola è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione per gli interventi di sostituzione d’impianto di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria in condominio o case singole è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito”.
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