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Il Superbonus 110% per l’installazione del fotovoltaico può essere esteso anche agli impianti già esistenti? E ancora: come comportarsi per le parti comuni come nel caso dei condomini o aree di pertinenza in edifici residenziali? A queste e altre domande ha risposto il Governo nell’area dedicate alle Faq. Vediamo nel dettaglio alcuni casi.
Edificio con impianto fotovoltaico già presente
Il quesito posto riguardava il caso di un edificio in cui è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente?
La risposta è sì, “nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell'articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l'impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio”.
Superbonus e pertinenze comuni
Nel caso di pertinenze comuni (che riguardino parti di edifici residenziali in condominio, edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze, unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, site all'interno di edifici in condominio, pensiline di parcheggio aperto in area condominiale), sono arrivati chiarimenti sul Superbonus e le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici.
L'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
In particolare, l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Ai fini del Superbonus l'installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.
In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
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