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La corretta manutenzione periodica della caldaia, così come le attività di manutenzioni previste, normalmente eseguite da un tecnico specializzato e abilitato, se non eseguite secondo le norme e le tempistiche previste, oltre a mettere in serio pericolo la sicurezza, espone sia i proprietari che gli inquilini al concreto rischio di sanzioni amministrative che possono arrivare fino ad un massimo di 3.000 euro.
Obbligo di controllo
Il decreto legislativo n. 192 entrato in vigore nel 2005 fissa all’articolo 15 le sanzioni previste per la mancata manutenzione dell’impianto che partono dai 500 euro fino ad arrivare ad un massimo di 3.000 euro. Nei comuni caratterizzati da un numero superiore di 40.000 abitanti, sono in essere le attività di ispezione per valutare il rispetto dell’obbligo di controllo e di manutenzione degli impianti domestici di riscaldamento. I controlli sono ovviamente eseguiti a campione e sono basati sul mancato pagamento del contributo di avvenuta manutenzione o sul mancato invio del rapporto di efficienza energetica al Catasto Unico Regionale. Nel caso in cui si riscontrasse un’anomalia dovuta all’incrocio di questi dati, le autorità preposte al controllo possono verificare la mancata manutenzione dell’impianto e oltre alla sanzione che abbiamo già accennato e relativa al d. lgs 192/2005, all’inquilino o al proprietario, viene addebitato l’onere del controllo dell’impianto domestico che può variare dai 50 euro fino ad un massimo di 200 euro. Nel caso di impianti di grandi dimensioni, come capannoni, esercizi commerciali, uffici e palestre, la somma può arrivare fino a circa 1.000 euro.
Ogni quanto va eseguito il controllo?
Sono due i controlli richiesti dalla normativa vigente sul fronte manutenzione: pulizia della caldaia e verifica dell’efficienza energetica. Il DPR n. 74 del 2013 stabilisce le tempistiche con cui eseguire la manutenzione ordinaria. Il DPR precisa che le operazioni di manutenzione devono essere stabilite da ditte abilitate, secondo le prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta che ha curato l’installazione dell’impianto. In sintesi, per sapere quando va effettuata la revisione, è sufficiente leggere le istruzioni d’uso dell’impianto che abbiamo in casa. Infatti, in base alla tipologia dell’impianto e alla sua potenza, deve essere indicata la periodicità dei controlli che normalmente è compresa tra 1 o 2 anni.
Controllo efficienza energetica
Per quanto riguarda la periodicità del controllo dell’efficienza energetica e del controllo dei fumi, a stabilire la cadenza dei controlli è la legge, in particolare, l’allegato A del n.74 del 2013 fa riferimento a controlli annuali e quadriennali:
- Impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw ogni 2 anni
- Impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100kw ogni 4 anni
- Impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kw 1 anno
- Impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100kw ogni 2 anni
Le novità previste dal DPR 74 del 2013 sono in vigore in tutte quelle Regioni che non hanno recepito la direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, quali Liguria, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia, Abruzzo. Si consiglia chiaramente di verificare la normativa in essere della propria Regione.
Libretto fumi caldaia
A seguito della revisione della caldaia e del controllo dei fumi, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo da allegare al libretto di impianto. Dal 15 ottobre 2014 è in vigore un nuovo tipo di libretto impianto obbligatorio per i proprietari di casa. Questo deve essere compilato dal manutentore; il vecchio libretto va comunque conservato in quanto in esso vi è riportata la documentazione storica della caldaia.
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