Bonus facciate: ecco come funziona

L'Agenzia delle Entrate ha diramato i chiarimenti sul Bonus facciate. Cosa fare per usufruire della detrazioni pari al 90% e chi ne ha diritto. Online, inoltre, è disponibile anche una guida dedicata con tutte le informazioni utili per detrarre le spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dalla Legge di Bilancio 2020. L’obiettivo del governo è quello di “abbellire le città” e tentare di dare un impulso all’economia. 

Lavori detraibili in base al Bonus facciate

La circolare n. 2/E, che appunto fornisce i chiarimenti sul Bonus facciate, prevede l’accesso agli sgravi fiscali per gli interventi finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna che devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”. Nell’elenco dei lavori destinatari delle agevolazioni, rientrano anche quelli “per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni”. 

Detraibili saranno anche i “lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio. Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc”. La circolare, inoltre, prevede detrazioni anche per “gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio”.

Chi può richiedere le detrazioni del Bonus facciate

I soggetti che che possono accedere alle detrazioni sono sicuramente tutti coloro che detengono un diritto sull’immobile. E quindi certamente le detrazioni riguarderanno “proprietario, nudo proprietario” o “titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)”. Ammessi alle detrazioni anche gli affittuari base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e “in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario”. 

Cosa fare per usufruire del Bonus facciate

 L’Agenzia delle Entrate spiega che “per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione”. L’Agenzia, inoltre, ricorda che “possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia”. Attenzione, però, è fondamentale ricordare che “per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa”. Questo significa che fa fede la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Quindi, spiega ancora l’Agenzia delle Entrate, “un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al ‘criterio di competenza’ e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti”.

Infine, per quanto riguarda “gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’Enea, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, ecc”.

PER CONSULTARE LA GUIDA BONUS FACCIATE 2020 CLICCA QUI 

Comments (0)

No comments at this moment